Onorevoli Colleghi! - La lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile è un imperativo a cui i legislatori - sia nel nostro Paese, che all'estero - hanno cercato di obbedire, a più riprese, nel passato. L'uso dei fanciulli e degli adolescenti come forza lavoro è inaccettabile, e non solo per la negazione del diritto allo studio, al gioco e alla salute. Come lavoro minorile si riconoscono anche le peggiori forme di sfruttamento criminale: l'uso di minorenni nel mercato della prostituzione e della pornografia, della droga, come manovalanza criminale, come soldati nei conflitti locali.
      Sul problema vi sono state indicazioni autorevoli e univoche per una maggiore tutela dei diritti dei minori, parte sempre debole e preziosa della società umana.
      Sappiamo tutti che le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state approvate a Ginevra il 17 giugno 1999 e rese esecutive ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148, proprio per stimolare una maggiore applicazione a livello mondiale dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti, e sappiamo anche che la nostra legislazione già da tempo contiene norme, a tutti i livelli, per esercitare questa difesa. È evidente, tuttavia, come ci sia ancora molto da fare: oltre ai dati drammatici sulle violazioni che possiamo conoscere attraverso i rapporti dell'amministrazione,

 

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possiamo vedere con i nostri occhi, nelle strade della capitale, anche nelle vicinanze del Parlamento, come questi diritti non sono salvaguardati per tutti i minori.
      Le normative non sono sufficienti se non vi è la diffusa volontà di applicarle, combattendo i poteri e i fenomeni sociali che finiscono per negare i diritti di chi è, per natura, più debole, più disponibile, più esposto e del tutto ignaro dei suoi stessi diritti. Se i minori non sanno difendere i propri diritti e il mondo degli adulti non se ne fa carico, questa sarà sempre una battaglia di diritti combattuta in svantaggio.
      Proprio per colmare questo vuoto di responsabilità il Parlamento europeo nel 1992, trattando della Carta europea dei diritti del fanciullo, sollecitò l'istituzione di un difensore dei minori con il compito di tutelarne i diritti. Dieci anni dopo, durante i lavori della sessione straordinaria delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, nel maggio 2002, si riunì anche l'Unione interparlamentare che ancora, tra le azioni raccomandate, indicò nella risoluzione finale l'istituzione di un Garante per l'infanzia, che sia collegato con il Parlamento e sia dotato di risorse adeguate. Intanto, in questi anni, si è continuato ad usare i bambini schiavi per combattere le guerre, si è allargato il giro della pornografia e della prostituzione minorile, si è sviluppato il commercio degli organi strappati ai piccoli, e questi crimini si sono diffusi anche sul territorio della nostra Repubblica.
      L'istituzione in Italia di un Garante per l'infanzia e l'adolescenza a livello nazionale è urgente e a tale fine, nella scorsa legislatura, la Camera dei deputati ha, a larga maggioranza, approvato il 30 gennaio 2003 un ordine del giorno.
      Si tratta di una figura piuttosto diffusa a livello europeo, essendo prevista in undici Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia) e già esistente a livello regionale negli statuti di Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lazio e Marche, proprio per verificare l'applicazione delle leggi esistenti e vigilare sulla difesa di diritti, quelli dei minorenni, che tutti riconosciamo e che sono definiti a livello internazionale.
      Non si tratta di creare una nuova figura che produca nuove norme e nuove definizioni, un'altra «poltrona inutile» bensì di istituire un organo che garantisca l'applicazione e il rispetto di quelle vigenti con gli strumenti della comunicazione e della valutazione e con il compito precipuo di fare rilevare le mancanze e le omissioni che rendono possibili, già oggi, le gravi violazioni di cui siamo testimoni.
      Il Garante deve avere ampia autonomia; per questo, con la presente proposta di legge se ne prevede la nomina da parte del Consiglio dei ministri, che si assume la responsabilità della scelta e dell'eventuale rimozione del Garante, il quale è inserito funzionalmente all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      I poteri del Garante devono essere idonei a verificare l'applicazione e l'osservanza delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti per l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica; per questo gli si affida il compito di rendere pubblici i dati sui risultati ottenuti dagli organismi preposti al controllo e sull'applicazione delle leggi, nonché il potere d'indagine e di raccolta diretta di denunce, come anche il potere di comminare sanzioni ai soggetti che si oppongano alla raccolta dei dati e alle indagini. Inoltre, il Garante prepara e indica, ove necessario, i curatori che tuteleranno, nei tribunali, gli interessi dei minori quando coinvolti in affari di giustizia.
      Il Garante deve vigilare, coordinarsi con gli enti interessati nel settore - sia a livello internazionale sia ai vari livelli nazionali - e promuovere la conoscenza e l'educazione alla difesa dei diritti dei minori, attivarsi per indagare i casi che ritenga importanti per la rimozione degli ostacoli alla tutela dei diritti di infanti e adolescenti, fino a proporre al Governo iniziative e provvedimenti il cui fine ultimo deve essere la tutela dei superiori interessi dei minori presenti sul territorio della Repubblica.
 

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